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Statuto dell’Associazione Impégnàti
Articolo 1: Denominazione, sede, durata, missione, finalità
E’ istituita l’Associazione denominata “Impegnati” con sede in (…) e durata illimitata.
L’ Associazione si propone di essere una fabbrica di idee, pratiche politiche liberali e soprattutto di persone impegnate a realizzarle con rigore morale ed onestà intellettuale.
Per il raggiungimento di questa missione l’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità di analisi, confronto, formazione ed azione politica promuovendo la cultura liberale attraverso studi, ricerche, seminari, dibattiti e iniziative attorno alle modalità di sviluppo della società italiana, con speciale attenzione ai temi della semplificazione della società, della modernizzazione delle istituzioni pubbliche, del rilancio del sistema economico e della ricostruzione del tessuto sociale e civile della nazione.
Articolo 2: Oggetto
Per raggiungere tali scopi, l’Associazione opererà in tutto il territorio nazionale, anche ai fini didattici e formativi, tramite la sua organizzazione locale o in collaborazione con altre associazioni o movimenti politici, istituzioni culturali, università pubbliche o private, italiane o straniere.
A tal fine l’Associazione si doterà di un sito web all’indirizzo www.impegnati.it, che costituisce un periodico di analisi e cultura politica, aperto alla collaborazione di giuristi, economisti, filosofi, studiosi e ricercatori, i quali potranno pubblicare articoli, editoriali, proposte legislative e quant’altro ritenuto necessario per diffondere la conoscenza del patrimonio politico, economico e sociale della cultura liberale italiana.
L’ Associazione potrà inoltre promuovere iniziative referendarie ed elettorali, autonomamente o in collaborazione con network e/o coalizioni politiche e tutti i suoi soci potranno essere candidati in liste politiche o assumere cariche elettive nelle Istituzioni dello Stato.
Le attività dell’Associazione non sono limitate ai confini dello Stato Italiano.
Articolo 3: Organi Sociali ed Organizzazione Territoriale
La figura illustra gli organi sociali e l’organizzazione territoriale dell’associazione.
Sono organi sociali dell’associazione Impegnati:
Sono altresì regolati da questo Statuto i membri affiliati: gli Advisor e gli Sponsor.
Articolo 4: L’Assemblea dei Soci - Sentinelle Liberali
Si diventa Soci inviando la domanda di ammissione al Consiglio Nazionale. La domanda dovrà ricevere parere favorevole dalla maggioranza del Consiglio Nazionale prima di essere approvata. Entro 10 giorni dall’approvazione formale (comunicata via mail al candidato socio) dovrà essere versata la quota sociale annuale.
Ogni socio è denominato “familiarmente”: Sentinella Liberale e inizierà a contribuire alle attività sociali in funzione delle indicazioni da lui indicate nella domanda di ammissione.
Tutti i soci compongono l’Assemblea dei Soci alla quale spetta:
I soci decadono dall’Associazione se sono stati condannati in giudizio. Possono essere espulsi con votazione a maggioranza semplice del Consiglio Nazionale.
Nei casi di cessazione o revoca dall’incarico di un Socio non ricorre l’obbligo di sostituzione.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno, mediante posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione con il preavviso di almeno 15 giorni. Deve inoltre essere convocata quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario (o uno dei due Vicesegretari), o dal membro più anziano, secondo l’ordine qui indicato.
L’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Soci. E’ possibile partecipare alle assemblee anche via conference call ed esprimere il proprio voto via posta elettronica. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto verbale a cura di un segretario designato dall’Assemblea.
Il voto può essere espresso per delega, se prevista nell’avviso di convocazione e con le modalità in essa specificate.
Articolo 5: I Presidi Locali e Regionali
L’organizzazione territoriale dell’Associazione è demandata ai presidi locali.
I soci che vogliano aprire un Presidio Locale nella città di loro residenza devono presentare domanda di apertura compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito. Tale modulo deve essere firmato da almeno 3 soci.
Non c’è limite all’apertura di presidi locali in una città. Un socio non può firmare per più di un presidio locale.
Due o più presidi locali operanti in una delle 20 regioni italiane possono costituire il Presidio Regionale. Ogni Regione non potrà avere più di un Presidio Regionale.
Il Presidio Regionale è guidato da un ufficio di coordinamento regionale, nominato dai soci costituenti. L’ufficio di coordinamento elegge il suo coordinatore e definisce autonomamente le modalità operative nella regione di competenza.
L’obiettivo del Presidio Regionale è di far crescere l’Associazione, di trovare nuovi soci e di difendere scopo e missione del movimento. In caso di perdurata inefficacia nel raggiungimento di questi obiettivi il Consiglio Nazionale può sciogliere il presidio regionale con voto a maggioranza semplice.
Articolo 6: Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale ha la responsabilità di gestire l’operatività dell’associazione a livello nazionale. I ruoli e le responsabilità verranno definite in base alle necessità del momento seguendo la metodologia già consolidata.
Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 15 soci. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci e solo i soci possono farne parte.
Nel caso di cessazione, revoca o espulsione di uno o più soci si procederà alla sostituzione tramite convocazione di Assemblea.
Articolo 7: Il Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio Nazionale ed ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio stesso. Nel primo mandato il Presidente è nominato dai soci in sede di Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, esercitabile disgiuntamente per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:
La durata del mandato del Presidente è di anni 4. Può essere estromesso dalla carica dall’Assemblea dei Soci, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica.
Articolo 8: Il Segretario
Il Segretario ha la responsabilità di gestire il Consiglio Nazionale per l’operatività dell’associazione a livello nazionale.
Il Segretario viene nominato dall’Assemblea dei Soci, può avvalersi dell’apporto di due vice-segretari e supporta il Presidente nelle sue attività.
Il Segretario:
La durata del mandato del Segretario è di anni 4, salva la possibilità di revoca, anche senza giusta causa, in ogni momento da parte dell’Assemblea dei Soci, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica.
Il Segretario, di concerto con il Presidente, può, per il raggiungimento dei suoi compiti, nominare fino ad un massimo di due vice-segretari. Tale nomina deve essere ratificate dal Consiglio Nazionale.
Articolo 9: Il Consiglio dei Revisori e il Tesoriere
Il Consiglio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto di 3 membri tra i quali almeno il Presidente (Tesoriere) deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la durata di anni 3 e:
I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale in cui si discutono i bilanci o le questioni di carattere economico-patrimoniale. In ogni caso di cessazione dall’incarico di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Nazionale dovrà provvedere alla sua pronta sostituzione.
Il Tesoriere gestisce il conto bancario intestato all’Associazione e la contabilità di entrate e le uscite. Fa rendiconto mensile al Consiglio Nazionale, al Segretario e al Presidente.
Articolo 10: I Membri Affiliati: Advisor e Sponsor
Per Membri Affiliati s’intendono tutti coloro che possono essere chiamati dai Soci dell’Associazione in rappresentanza di Imprese, Aziende, Associazioni, Movimenti, Comitati d’Opinione, Personalità di rilievo già presenti nella Società Civile e che vorranno condividere e supportare con la loro presenza e il loro apporto le finalità sociale dell’Associazione.
I Membri Affiliati potranno essere chiamati a dar parte del Consiglio Nazionale e potranno partecipare all’Assemblea dei Soci.
I Membri Affiliati potranno di volta in volta sostenere proprie proposte (idee, suggerimenti, progetti) che a parer loro possano rafforzare l’identità culturale dell’Associazione e le finalità sociali e politiche della stessa.
Gli Sponsor potranno versare contributi economici all’associazione in modo spontaneo e liberale.
Articolo 11: Indennità
Le cariche ricoperte negli organi sociali dell’Associazione sono gratuite, con l’eventuale eccezione per il Presidente e il Segretario, fatto salvo il rimborso delle spese.
Articolo 12: Regolamento Interno
Con Regolamento Interno, approvato dall’Assemblea dei Soci, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto ivi comprese quelle relative alle forme per la validità della convocazione e della tenuta anche a distanza (videoconferenza – audioconferenza) delle riunioni degli organi statutari, l’organizzazione territoriale e le disposizioni definitive e transitorie degli incarichi assegnati agli organi sociali.
Articolo 13: Esercizio Finanziario e Bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Nazionale e sottoposto alla delibera di approvazione dell’Assemblea dei Soci non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario corrispondente.
Articolo 14: Patrimonio e Donazioni
Il Patrimonio dell’Associazione è così costituito:
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli Art. 26, 27, e 28 del Codice Civile, si determini l’estinzione, la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto dall’Assemblea dei Soci ad Associazioni, Fondazioni o Enti non aventi scopo di lucro che perseguano finalità analoghe.
Articolo 15: Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica. |





